Modulistica

Autocertificazione

Dal 07 marzo 2001 le Amministrazioni e i servizi pubblici non possono più chiedere ai cittadini i certificati in tutti i casi in cui sia possibile fare l’autocertificazione.
Questa è una delle novità  più importanti del testo unico del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 sulla documentazione amministrativa.

L’autocertificazione è una dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autentica e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche d dai gestori sei servizi pubblici.
L’autocertificazione può essere fatta dai cittadini italiani, dai cittadini della Comunità  europea e dai cittadini extracomunitari residenti in Italia, i quali possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.
Si ricorda che quando le autocertificazioni non vengono presentate direttamente, ma ad esempio spedite, esse devono essere corredate da una copia del documento d’identità  in corso di validità.

Con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare:

DATI ANAGRAFICI E STATO CIVILE:
nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato civile, esistenza in vita, nascita dei figli, morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio e del nipote, maternità , paternità , separazione o comunione dei beni, stato di famiglia e tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile.

TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI:
titoli di studio, qualifica professionale, esami sostenuti, titolo di specializzazione, titolo di abilitazione, titolo di aggiornamento, titolo di qualificazione tecnica, titolo di formazione.

SITUAZIONE ECONOMICA, FISCALE E REDDITUALE:
reddito, situazione economica, assolvimento degli obblighi contributivi, possesso e numero di codice fiscale, possesso e numero di partita i.v.a., tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria, vivere a carico.

POSIZIONE GIURIDICA:
legale rappresentante, tutore, curatore, di non aver riportato condanne penali.

ALTRI DATI:
Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, posizione agli effetti degli obblighi militari, stato di disoccupazione, qualità  di pensionato e categoria di pensione, qualità  di casalinga, qualità  di studente ed iscrizione ad associazioni o formazioni sociali.

Non si possono autocertificare i certificati sanitari e veterinari, i certificati di conformità  CE, certificati di marchi e brevetti.

Tutte le altre qualità personali, le situazioni ed i fatti a conoscenza dell’interessato, e non contenute nell’elenco precedente delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, possono essere attestati con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà .

I soggetti abilitati ad effettuare dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono gli stessi che possono fare l’autocertificazione.

L’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  devono essere accettate dalle Amministrazioni e dagli Enti (Ministeri, comuni, ordini professionali, Inps, ecc) e dai gestori di servizi pubblici (Enel, aziende di trasporto, F.S., Poste con l’esclusione dei servizi di Bancoposta ecc.)
Comuni, scuole, università  e motorizzazione civile non possono chiedere certificati, ma solo autocertificazioni. Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere gli estratti degli atti di stato civile. Saranno le amministrazioni ad acquisirli direttamente presso i comuni.
La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri di ufficio.

Non sono tenuti ad accettare l’autocerficiazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  i privati (banche, assicurazioni, notai e aziende private) ed i tribunali.

In entrambi i casi la responsabilità  di chi autocertifica è di tipo penale, quindi la Legge prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti. Le Amministrazioni sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità  delle autocertificazioni presentate dall’interessato.

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