MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA: AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI EURO 5 DIESEL, ALLE COMBUSTIONI ALL’APERTO E ALLA COPERTURA DEGLI STOCCAGGI DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO - D.G.R. N. 4843 DEL 28/7/2025
Nell’ambito delle misure strutturali per il miglioramento della qualità dell’aria, Regione Lombardia ha approvato la delibera n. 4843 del 28 luglio 2025 (in Allegato), che ha introdotto modifiche alla delibera n. 2634 del 24 giugno 2024. Tale delibera, in particolare ha:
- posticipato di un anno, in adeguamento alla legge 18 luglio 2025 n. 105, l’avvio delle limitazioni regionali per i veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel prevedendone l’applicazione nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e individuati nei Comuni di Milano, Brescia, Monza e Bergamo;
- aggiornato le soglie chilometriche annuali MoVe-In per i veicoli limitati fino a Euro 4 diesel;
- aggiornato l’ambito territoriale di applicazione del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali sul luogo di produzione ai territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare;
- aggiornato le disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici, individuando un’efficacia di riduzione percentuale del 60% alle tecniche di copertura delle vasche con materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA), piastrelle geometriche galleggianti e sfere plastiche galleggianti.
Si riassumono di seguito le principali misure di contenimento delle emissioni nei settori della mobilità, del riscaldamento domestico, delle combustioni all’aperto e della gestione dei reflui zootecnici, vigenti nei territori individuati.
01 - SETTORE MOBILITÀ
01.01 - Limitazioni all’utilizzo dei veicoli più inquinanti
In Regione Lombardia sono in vigore le seguenti limitazioni permanenti della circolazione per i veicoli più inquinanti:
- veicoli Euro 0 e Euro 1/I di tutte le alimentazioni (benzina, diesel e gas) e Euro 2/II e Euro 3/III a gasolio dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, tutto l’anno, nei Comuni di Fascia 1 e 2;
- veicoli a gasolio Euro 4/IV dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, tutto l’anno, nei Comuni di Fascia 1 e con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). Dal 1° ottobre 2024 non si applica più l’esclusione per i veicoli dotati di FAP efficace;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 dal lunedì alla domenica a tutte le ore del
- giorno (24 ore su 24) tutto l’anno in tutto il territorio regionale;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1;
- autobus cat. M3 per uso TPL Euro 0-1-2 a gasolio su tutto il territorio regionale e per tutto l’anno, 24 ore su 24. Dal 1° gennaio 2024 divieto nazionale di circolazione delle cat. M2 e M3, TPL, alimentati a benzina o gasolio fino alla classe ambientale Euro 3/III compresa (articolo 4, DL n.121/2021).
A seguito del posticipo di un anno recepito dalla D.G.R. n. 4843/2025, dal 1° ottobre 2026 entreranno in vigore progressivamente le limitazioni per gli autoveicoli Euro 5/V a gasolio in base alle diverse categorie (dal 1° ottobre 2026 per le autovetture, dal 1° ottobre 2027 per le categorie M2, N1 e N2 e dal 1° ottobre 2028 per tutte le altre categorie) nei Comuni di Milano, Brescia, Monza e Bergamo.
I controlli delle limitazioni permanenti e temporanee possono essere effettuati sia su strada sia attraverso l’utilizzo di dispositivi di rilevamento automatico, ai sensi del Codice della Strada. Le sanzioni, previste dall’articolo 27, comma 11, della L.R. n. 24/06 variano da € 75,00 ad € 450,00.
01.02 - La limitazione chilometrica MoVe-In
In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere è possibile optare per la limitazione chilometrica MoVe-In che consente di conteggiare i km percorsi dal veicolo inquinante in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale all’interno delle aree limitate, entro una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Il raggiungimento di tale soglia determina l’impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell’anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste.
02 - SETTORE RISCALDAMENTO DOMESTICO
02.01 - Riscaldamento a biomassa legnosa
Le limitazioni previste da Regione Lombardia per i generatori di calore a biomassa legnosa sono (d.G.R. n. 5360/2021):
Divieti
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Ambiti territoriali di applicazione delle limitazioni
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Classe ambientale
dei generatori
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Data di vigenza
del divieto
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Divieto di utilizzo
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Tutto il territorio regionale
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0, 1 e 2 stelle
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dal 1° gennaio 2020
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Caratteristiche minime
impianti installabili
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Comuni con quota altimetrica inferiore a 300 m slm
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4 stelle con emissioni di PM inferiori a 15 mg/m3
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dal 15 ottobre 2024
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Caratteristiche minime
impianti installabili
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Comuni con quota altimetrica superiore a 300 m slm
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4 stelle con emissioni di PM inferiori a 20 mg/m3
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dal 15 ottobre 2024
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Caratteristiche minime impianti installabili in caso di sostituzione di
Impianti a combustibile liquido o gassoso
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Tutto il territorio regionale
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5 stelle con emissioni di PM inferiori a 5 mg/m3 (per impianti con potenza >15 kW) e a 15 mg/m3 (per impianti con potenza <15 kW)
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dal 15 ottobre 2024
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La sanzione in caso di inosservanza è quella prevista dall’art. 27, comma 11, della L.R. n. 24/06 e varia da € 500,00 ad € 5.000,00.
02.02 - Controlli sugli impianti termici
I controlli sugli impianti termici sono effettuati dalle province e dai Comuni > 40.000 abitanti (33 enti individuati tra Province e Comuni). Tali enti sono tenuti ad effettuare annualmente ispezioni pari ad almeno il 5% degli impianti censiti sul proprio territorio, ai sensi della L.R. n. 24/2006.
03 - SETTORE COMBUSTIONI ALL’APERTO
03.01 - Abbruciamenti di residui vegetali
La norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale artt. 182, 184, 185, 255, 256, 256 bis) prevede in generale il divieto di combustione all’aperto di rifiuti. La deroga prevista a livello nazionale per i piccoli cumuli di materiale vegetale (< 3 metri steri/ettaro) è stata ulteriormente limitata dal DL n. 69/2023 (convertito in legge 10 agosto 2023, n. 103) che ha previsto il divieto di combustione dei residui vegetali anche per i piccoli cumuli nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre nelle zone in cui sono stati superati i limiti previsti per le concentrazioni di PM10. Regione Lombardia ha esteso il divieto anche ai mesi di marzo e di ottobre e ha individuato l’ambito di applicazione nei territori con quota altimetrica inferiore ai 300 m slm.
Pertanto, in virtù di quanto sopra richiamato:
- nei territori aventi quota inferiore ai 300 m s.l.m. (come individuata dalle curve di livello dei tracciati topografici e rilevabile anche tramite strumentazione ottica e/o elettronica), nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno è vietato l’abbruciamento nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali (i grandi cumuli maggiori di 3 metri steri sono sempre vietati da norma nazionale), al quale si aggiungono anche i mesi di luglio e agosto (combinato disposto della norma nazionale e delle disposizioni regionali). Le uniche deroghe sono disposte dall’autorità competente per motivi di carattere fitosanitario;
- nei territori aventi quota superiore ai 300 m s.l.m, ma ricadenti nelle zone in cui sono stati superati i limiti previsti per le concentrazioni di PM10, nel periodo dal 1° novembre al 28
- febbraio di ogni anno è comunque vietato l’abbruciamento nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali, al quale si aggiungono anche i mesi di luglio e agosto (norma nazionale).
Le sanzioni regionali e nazionali in caso di combustioni di soli residui vegetali di piccoli cumuli al di fuori dei periodi consentiti variano da € 300,00 ad € 3.000,00. In caso di combustione di residui vegetali in grandi cumuli o di altri materiali, le sanzioni sono stabilite a livello nazionale dal D.Lgs. n. 152/2006.
03.02 - Combustioni all’aperto
Il D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale- prevede in generale il divieto di combustione all’aperto. Le sanzioni sono disciplinate dagli artt. 255, 256 e 256 bis del TUA. Le combustioni all’aperto hanno un notevole impatto sulla qualità dell’aria e la presenza di materie plastiche, colle, vernici, metalli può aumentare considerevolmente le emissioni di inquinanti tossici per la salute.
I controlli sul territorio per contrastare le pratiche degli abbruciamenti (di qualsiasi tipo) si conferma essere una azione molto efficace per la riduzione delle emissioni inquinanti e a tutela della salute dei cittadini. Stime ARPA valutano infatti che un singolo rogo (2 metri di raggio e 4 m di altezza) possa emettere una quantità di PM10 pari all’uso giornaliero di 300.000 auto euro 5 diesel per andare e tornare dal lavoro (40 km) oppure all’emissione giornaliera dovuta al riscaldamento domestico di un comune di 40.000 abitanti oppure alle emissioni annuali di 1 inceneritore di rifiuti urbani (prendendo come riferimento la media emissiva di un inceneritore in Lombardia).
04 - SETTORE GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI
La d.G.R. n. 2634/2024, come modificata dalla d.G.R. n. 4843/2025 (in allegato), ha introdotto disposizioni per le aziende agricole in relazione agli stoccaggi e alla distribuzione degli effluenti zootecnici. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa individuata dall’articolo 27, comma 11 bis, della L.R. n. 24/06, che varia da € 500,00 ad € 5.000,00. Le specifiche e le tabelle relative alle tecniche con le percentuali di riduzione delle emissioni di ammoniaca sono riportate al link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e- informazioni/cittadini/tutela-ambientale/qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita- aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria
nella sezione relativa al comparto agricolo-zootecnico.
04.01 - Stoccaggio degli effluenti zootecnici in fase liquida
- Per le nuove strutture di stoccaggio per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 3.000 kg/anno è previsto l’obbligo di copertura degli stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% a partire dal 1° gennaio 2027;
- Per le strutture esistenti che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno è previsto l’obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2029;
- Per le strutture esistenti che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno è previsto l’obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2027.
04.02 - Distribuzione degli effluenti zootecnici in fase liquida
Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno:
- con decorrenza immediata: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45% (corrispondente all’incorporazione entro 12 ore);
- a partire dal 1° gennaio 2026: la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interramento immediato.
Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno:
- con decorrenza immediata: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45% (corrispondente all’incorporazione entro 12 ore);
- a partire dal 1° gennaio 2027: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 65% (corrispondente all’incorporazione entro 4 ore);
- a partire dal 1° gennaio 2025: la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interramento immediato.
Per tutte le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiori 3.000 kg/anno inoltre è vietato l’uso di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) a partire dal 1° gennaio 2025 e il divieto di utilizzo del piatto deviatore dal 1° gennaio 2029.
05 - LIMITAZIONI TEMPORANEE
Dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno possono entrare in vigore anche le limitazioni temporanee
- che si attivano su due livelli - al verificarsi di episodi di perdurante accumulo degli inquinanti monitorati e gestiti da Regione Lombardia tramite il sito InfoAria:
https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home.
Le misure temporanee si attivano in tutti i Comuni della Provincia interessata in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m³), ad esclusione delle misure relative al traffico che si applicano solo ai Comuni interessati con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2.
I controlli relativi all’attuazione delle misure temporanee sono effettuati dai Comuni attraverso i
propri organi di controllo e dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del
semestre invernale. Le sanzioni applicabili sono individuate dalla normativa regionale vigente e possono essere rafforzate da specifiche ordinanze emanate dai singoli Comuni.
Le misure di 1° livello si attivano dopo due giorni consecutivi di superamento mentre quelle di 2° livello dopo sette giorni consecutivi di superamento.
Le limitazioni temporanee dei veicoli inquinanti si attivano sempre al 1° livello dalle 7.30 alle 19.30 per tutti i veicoli Euro 0 e 1/I di tutte le alimentazioni (incluso metano e GPL) e per i veicoli Euro 2/II, 3/III e 4/IV a gasolio. Oltre al settore traffico, le limitazioni temporanee prevedono anche il divieto di utilizzo di generatori domestici a biomassa legnosa di classe inferiore a 4 stelle (in base al DM 186/2017) al 1° livello o a 5 stelle al 2° livello, divieto totale di combustioni all’aperto, divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, con deroga per iniezione e interramento immediato.
Maggiori informazioni sono reperibili al link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/misure-temporanee.