L’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico generalizzato, ovvero la possibilità per chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, di accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l’obbligo di pubblicazione.
L’istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata ed è gratuita, fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per la riproduzione in formato elettronico su supporti materiali di dati e documenti.
L’istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.