La vendita di quotidiani e periodici è la commercializzazione della stampa di quotidiani e delle riviste periodiche esercitata in chioschi-edicola o in locali commerciali.
Sono punti vendita esclusivi gli esercizi che sono previsti nel piano comunale di localizzazione e vendono quotidiani e periodici.
Sono punti vendita non esclusivi gli esercizi, che oltre ad altre merci vendono quotidiani, riviste o entrambi.
Sono punti vendita non esclusivi gli esercizi presenti nell'articolo 2 del Decreto Legislativo 24/04/2001, n. 170.
In questo caso la vendita può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova.
In funzione dell’attività svolta occorre possedere e autocertificare la documentazione necessaria.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per rivendita giornali e riviste al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241.
NOTE GENERALI:
La regolamentazione sulle edicole è da considerarsi stralciata dal Decreto Bersani 114/98 per la parte di vendita di giornali e riviste soggette al regime autorizzatorio.
In particolare per l'avvio di una nuova edicola, in precedenza non esistente, tenuto conto ANCHE DELLA LEGGE 148/2011 art. 3 c.8 (liberalizzazioni).
Inoltre "i punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita risultante dall'autorizzazione, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi (per i quali si può anche non essere in possesso dei req. professionali per gli alimentari) e i prodotti del settore non alimentare."
Infine nel caso di "vendita effettuata all'interno di strutture adibite ad altro uso"(Es.: ospedali, caserme, associazioni, ecc. art. 3 c.1 D. Lgs. 170/2001) è sufficiente documentare la comunicazione inoltrata al Comune - sempre attraverso il SUAP -, senza l'obbligo della licenza o autorizzazione.
Così come non é necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.