AUA – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

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Descrizione

Cos’è l’AUA

L’Autorizzazione Unica Ambientale – istituita e disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013) introduce un’unica autorizzazione che sostituisce fino a 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle vigenti normative di settore, ossia:

  1. l’autorizzazione agli scarichi;
  2. la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue;
  3. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ordinarie e per le attività in deroga);
  4. la comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico
  5. l’autorizzazione all’uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura;
  6. la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti;
  7. la comunicazioni in materia di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.

E’ inoltre previsto che ogni Regione possa individuare, tra i provvedimenti attualmente in essere e aventi natura di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, ulteriori atti che potranno essere ricompresi nell’A.U.A.

Chi è soggetto ad AUA

Le disposizioni in materia A.U.A. si applicano sia alle piccole e medie imprese, sia ad «impianti» non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), per i quali, in assenza di una definizione puntuale all’interno del Regolamento, sarà necessario riferirsi alle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/06, nonché nelle norme relative agli atti autorizzativi sostituiti dall’AUA che conservano la loro efficacia ai fini applicativi ed interpretativi del decreto in esame.

Chi non può o non è tenuto a richiederla

In base agli Indirizzi regionali, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’A.U.A.:

  • gli impianti soggetti ad AIA;
  • i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.gls n. 152/2006);
  • le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs n. 152/2006);
  • gli impianti FER (D.lgs. 387/2003);
  • le attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE);
  • gli impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE;
  • gli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad es. sfioratori).

A chi si presenta la domanda

E’ previsto che la richiesta e il rilascio dell’A.U.A. transitino da un unico interlocutore, il SUAP comunale (Sportello Unico Attività Produttive), mentre in precedenza le varie autorizzazioni venivano rilasciate da diverse Pubbliche Amministrazioni (Regione, Provincia, A.T.O., A.R.P.A., altri Uffici Comunali etc.).

Il SUAP riceve la domanda trasmessa dalle imprese in forma telematica - tramite la piattaforma, ne verifica la correttezza formale e la trasmette all’Autorità competente, nonché agli Enti coinvolti in materia ambientale.

E’ previsto dalle norme nazionali che con un decreto del Ministro dell’Ambiente, del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, venga adottato un modello semplificato e unificato valido per tutto il territorio nazionale, allo scopo di omogeneizzare la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.

Le istanze di A.U.A. compilabili on line tramite la piattaforma telematica rispettano lo schema elaborato dalla Regione Lombardia (informazioni in tal senso sono disponibili consultando la pagina del portale regionale raggiungibile tramite il seguente collegamento:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Sicurezza-ambientale-e-alimentare/autorizzazione-unica-ambientale-aua/autorizzazione-unica-ambientale/autorizzazione-unica-ambientale

Nel corso della compilazione on line verrà richiesto alle imprese di allegare relazioni, documenti previsti dalle vigenti normative settoriali.

Come si presenta la domanda

Per disposizioni regionali, l'istanza deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE mediante COMPILAZIONE TELEMATICA.
Coerentemente con il principio della graduale dematerializzazione delle pratiche dirette alla P.A. e in attuazione del dettato di cui al D.P.R. n. 160/2010 l’istanza non può più essere presentata in forma cartacea (neanche in caso di invio per posta o per fax), né tramite P.E.C. (posta elettronica certificata).

Le istanze presentate in forma cartacea oppure tramite P.E.C. saranno considerate irricevibili e inefficaci; non verranno trattate dagli uffici del SUAP, né produrranno alcun effetto giuridico.

L’impresa può procedere TRAMITE UN INTERMEDIARIO DI FIDUCIA oppure AUTONOMAMENTE

Preliminarmente è necessario registrarsi al portale SUAP

L’utente registrato e autenticato potrà seguire la procedura di creazione della pratica.

La procedura si sviluppa attraverso una compilazione guidata che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite e dei documenti allegati, l’istanza di A.U.A.

Per presentare la domanda, è possibile ricorrere ad intermediari esperti, nei cui confronti deve essere sottoscritta “procura”, con assunzione esplicita di responsabilità sulle informazioni fornite all’intermediario.

Si segnala che eventuali esigenze di chiarimenti e/o assistenza tecnica dovranno essere rivolte al servizio assistenza della piattaforma SUAP.

Dopo la presentazione della domanda

Al momento della presentazione della domanda tramite la piattaforma SUAP, l’utente riceve IMMEDIATAMENTE LA RICEVUTA, che CONTIENE GIA’ gli estremi di PROTOCOLLO, pertanto NON SI DOVRA’ ATTENDERE UNA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SUAP.

Tempi di istruttoria

Dopo che il SUAP avrà inoltrato la domanda all’Autorità competente, quest’ultima avrà a disposizione 30 giorni di tempo per richiedere all’impresa, sempre per il tramite del SUAP, l’eventuale documentazione mancante.

IMPORTANTE Per verificare lo stato della pratica dopo l’invio, l’utente profilato sulla piattaforma SUAP deve accedere alle funzioni di “Scrivania” - denominata anche MyPage – che la piattaforma mette a disposizione.

Tramite la Scrivania MyPage l’utente può visualizzare lo stato della pratica, stampare la pratica inviata, stampare la ricevuta, visualizzare le richieste di integrazioni e rispondere ad esse.

L’utilizzo di tale Scrivania consente di far transitare in modo tracciabile il flusso dei documenti, che permangono così nell’alveo del fascicolo della pratica.

Durata dell’A.U.A

Il titolo autorizzativo ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio e il rinnovo va richiesto sei mesi prima della scadenza.

Oneri istruttori

Gli oneri dovuti al SUAP di Cuggiono da pagare con le modalità elencate nella sezione “pagamenti” sul portale SUAP.

E’ importante sottolineare che al SUAP comunale spetta il ruolo di coordinatore, veicolatore e - nelle intenzioni del legislatore - “facilitatore” del flusso burocratico e documentale tra imprese ed enti.

Restano, pertanto, immutate in capo agli enti competenti e coinvolti in materia ambientale le competenze istituzionali e le relative conoscenze tecniche.

Sarà pertanto ad essi che le imprese continueranno a far riferimento per l’ottenimento di tutte le informazioni di merito riguardanti gli specifici aspetti di impatto ambientale correlati allo svolgimento delle attività, l’approntamento della documentazione necessaria, etc.

Ufficio responsabile

Settore Tecnico

Comune di Cuggiono, Piazza XXV Aprile, 4, Cuggiono, Milano, Lombardia, 20012, Italia

Telefono: 02/972631
Email: areatecnica@comune.cuggiono.mi.it
Email: comune.cuggiono@postecert.it

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

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