Comunicare la cessione di un fabbricato all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza

Servizio attivo

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore ad un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di presentare la comunicazione.

A chi è rivolto

A coloro che cedono la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consentono, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso. Prevista da una normativa del 1978, è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile, tuttavia l'obbligo permane nel caso in cui riguardi cittadini extracomunitari.

Descrizione

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore ad un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.

La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.

Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

La comunicazione deve avvenire mediante consegna dell’apposito modulo presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile o, in mancanza, presso il Comune in cui è ubicato l’immobile.

Per i cittadini extracomunitari è confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. n. 286/1998, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legge n. 59 del 21 marzo 1978, convertito nella Legge n. 191 del 18 maggio 1978.

Come fare

La comunicazione deve essere obbligatoriamente trasmessa all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Cuggiono, in uno dei seguenti modi:
▪ consegna diretta allo sportello presso il Palazzo Municipale, nei giorni e negli orari di apertura;
▪ posta ordinaria, indirizzata a "Comune di Cuggiono – Piazza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono (MI)";
▪ posta elettronica ordinaria, alla casella: protocollo@comune.cuggiono.mi.it;
▪ posta elettronica certificata, alla casella: comune.cuggiono@postecert.it;
▪ tramite telefax, al recapito: 02.97.24.05.69.
Non sono accettate comunicazioni trasmesse direttamente al Comando di Polizia Locale.

Cosa serve

- copia di un documento di identità del cedente in corso di validità;
- copia di un documento di identità del cessionario in corso di validità;
- copia della documentazione comprovante la proprietà o il godimento dell'immobile (atto di acquisto, contratto di locazione od altro).

Cosa si ottiene

La trasmissione della comunicazione alla Questura di Milano, per il tramite del Comune di Cuggiono.

Tempi e scadenze

Entro 48 ore dall'effettiva consegna dell'immobile.

Costi

Nessuno.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

In caso di violazione delle disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,00 ad Euro 1.549,00 (con pagamento in misura ridotta Euro 206,00).

Casi particolari

SI consiglia di presentare la comunicazione in duplice copia, in modo da ottenere contestualmente la ricevuta protocollata, altrimenti si dovrà attendere i tempi tecnici di registrazione, fissati in 30 giorni.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Settore Vigilanza

Comune di Cuggiono, Piazza XXV Aprile, 4, Cuggiono, Milano, Lombardia, 20012, Italia

Centralino: + 39 02 97263307
Pronto Intervento: +39 328 1504093
Posta Elettronica Ordinaria: polizialocale@comune.cuggiono.mi.it
Posta Elettronica Certificata: comune.cuggiono@postecert.it

Pagina aggiornata il 24/11/2024