Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio od ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48o ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
La comunicazione deve avvenire mediante consegna dell’apposito modulo presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile o, in mancanza, presso il Comune in cui è ubicato l’immobile.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legge n. 59 del 21 marzo 1978, convertito nella Legge n. 191 del 18 maggio 1978.
Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998.